I contribuenti che hanno omesso di effettuare il versamento entro il termine di scadenza possono regolarizzare la propria posizione pagando l’imposta con le seguenti maggiorazioni, così come modificate dal D.L. 29.11.2008 n. 185:
- ritardato pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine:
- sanzione ridotta al 2,50% dell’imposta dovuta (1/12 del 30%);
- interesse conteggiato nella misura del 2,5% con maturazione giorno per giorno;
dal 1.1.2008 (D.M. 12.12.2007) interesse conteggiato nella misura del 3% con maturazione giorno per giorno;
- ritardato pagamento effettuato entro un anno dalla data dell'omissione:
- sanzione ridotta al 3% dell’imposta dovuta (1/10 del 30%)
- interesse conteggiato nella misura del 2,5% con maturazione giorno per giorno;
dal 1.1.2008 (D.M. 12.12.2007) interesse conteggiato nella misura del 3% con maturazione giorno per giorno.
Le somme relative all’imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente presso gli uffici postali o gli Agenti della riscossione utilizzando l’ordinario bollettino previsto per il pagamento dell’imposta e barrando la casella "ravvedimento".
Gli importi riferiti alle varie imposte (aree fabbricabili, abitazione principale e altri fabbricati) vanno indicati (senza maggiorazione per interessi e sanzioni) nei corrispondenti righi e caselle; le sanzioni e gli interessi vanno sommati all'imposta dovuta riportandone l'importo complessivo nel totale del versamento.
È possibile pagare anche utilizzando il modello F24: il codice per la sanzione è 3907 e per gl interessi è 3906.
Il contribuente dovrà successivamente comunicare al Comune il tardivo versamento attraverso l'apposito modulo (disponibile presso il Servizio Tributi o qui scaricabile).











