Città di San Marco in Lamis: La fanoja
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Regolamento Tosap

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

SERVIZIO TRIBUTI

Testo coordinato del regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche 

Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa adottato ai sensi del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 28/12/1993, n. 566

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il presente regolamento contempla tutta la materia concernente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti nel territorio comunale come da D.Lgs 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

Per spazi ed aree pubbliche si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade le piazze, i corsi, i portici , i parchi, i giardini, ecc.

ART. 2

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

E' vietato occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 3

DURATA DELL'OCCUPAZIONE - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Ai sensi dell'art. 42, comma 1 D. Lgs. 507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione,aventi comunque durata non inferiore all' anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 4

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, ivi comprese le occupazioni derivanti da denunce di inizio di attività edilizia (DIA), deve farne apposita domanda al Comune. La domanda redatta in carta legale, deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Tecnico (SERVIZIO COMPETENTE) per la concessione e va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

1) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;

2) ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

3) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalitàd'uso;

4) eventuale deposito cauzionale se richiesto dal Comune a titolo cautelativo, valutato in relazione alla tipologia dell'occupazione e all'ubicazione del manufatto, e a garanzia dell'eventuale risarcimento per quelle occupazioni che devono essere precedute da lavori comportanti la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione e da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, anche in caso di piccole occupazioni o di opere che rivestano carattere di particolare importanza dovràessere corredata da planimetrie, disegni e grafici con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno cinque giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 5

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1.Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune (Ufficio TOSAP), deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 6

CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. Le concessioni e/o autorizzazioni, fermo restando le particolari condizioni e norme fissate nel D.Lgs. n. 507/93 si intendono sempre accordate nel rispetto delle norme del Codice Stradale:

a)senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b)con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati e/o concessi;

c) con la facoltàper l'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

2. Il concessionario deve inoltre curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.

3. Qualora la concessione e/o autorizzazione comporti opere o depositi sulle strade, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 7

PRONUNCIA SULLA DOMANDA

Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento e il nome del responsabile che viene individuato.

Sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Qualora l'Ufficio chieda chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è sospeso e comincia a decorrere dal ricevimento degli stessi. In caso di diniego sono comunicati al richiedente nei termini medesimi i motivi del diniego stesso.

ART. 8

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E SUO CONTENUTO

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Nell'atto di concessione o di autorizzazione devono essere obbligatoriamente indicati:

1. Cognome e nome dell'intestatario della concessione, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza, se trattasi di persona fisica;

2. Ragione sociale, partita IVA, indirizzo della sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza del rappresentante legale, se trattasi di persona giuridica;

3. Per le associazioni non riconosciute, l'atto concessorio viene rilasciato alla persona fisica che agisce per nome e per conto dell'associazione, rispondendo la stessa personalmente dell'obbligazione tributaria;

4. Luogo della occupazione, indicando ogni relativo dettaglio, ivi compresa la relativa categoria rilevabile dal documento A allegato al presente regolamento;

5. Durata dell'occupazione;

6. Fascia oraria giornaliera dell'occupazione se trattasi di occupazione temporanea (fino le 12 ore, oltre le 12 ore);

7. Superficie occupata;

8. Determinazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

9. L'apposizione del visto della Polizia Locale;

10. Le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene rilasciata:

- senza pregiudizi dei diritti dei terzi;

- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avràl'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, riguarda aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Quando si tratta di occupazioni di suolo che insistono su aree pubbliche destinate al commercio, le norme del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con la legge 28/3/1991, n. 112, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale n. 248 del 4/6/1993.

ART. 9

OCCUPAZIONI DI URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la salvaguardia della pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato previa preventiva comunicazione con telegramma e consequenziale nulla osta da parte del Servizio Polizia Municipale.

Il concessionario ha l'onere di provare l'urgenza dei lavori.

Il titolo concessorio viene rilasciato a sanatoria previo pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativo deposito cauzionale per la salvaguardia della pavimentazione stradale, deposito che saràrestituito in seguito ad accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione del traffico si fa al rinvio a quanto disposto a riguardo dal Codice della Strada.

ART. 10

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell’occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessitàsopravvenuta (art. 50, comma 2

D.Lgs 507/93).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stessa modalitàper il rilascio prevista dai precedenti articoli nel caso di variazione della occupazione che determina un maggiore ammontare del tributo.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno un giorno lavorativo prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Ai fini del calcolo della TOSAP e delle eventuali applicazioni delle percentuali di riduzione, previste ai commi 1 e 8 - dell'art. 45 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni, i periodi relativi a ciascuna autorizzazione o concessione non sono cumulabili tra loro.

ART. 11

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- Le violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suolo;

L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e regolamenti vigenti;

- La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi di rilascio dell'atto, del caso di occupazioni permanente e nei quindici giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;

- Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa giàassolta non verràrestituita.

ART. 12

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

E in facoltàdel Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilitào di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potràsollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Parimenti non potrà il concessionario opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga, in applicazione del presente regolamento.

Art. 13

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione e/o autorizzazione mediante comunicazione al Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce l'atto di concessione e/o autorizzazione e non provvede alla rimozione delle cose al ripristino dello stato, previa autorizzazione, qualora ciò importi la necessitàdi opere sulla strada.

3. La rinuncia non dàdiritto alla restituzione della tassa pagata.

Art. 14

VOLTURA DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione entro tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dei passaggi di proprietàcui la concessione e/o autorizzazione inserisce.

2. Il nuovo proprietario, qualora non intenda rinunciare alla concessione e/o autorizzazione, è tenuto a richiedere la voltura a suo nome, nel termine e con le forme sopra indicate, versando le eventuali relative somme per spese di istruttoria e copie, carta bollata e spese di registrazione.

3. La voltura e' concessa dalla stessa Autorità che ha rilasciato la concessione e/o autorizzazione.

4. Il nuovo concessionario e' obbligato al pagamento delle tasse e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione e/o autorizzazione.

Art. 15

Variazione di residenza e/o di domicilio Le variazioni di residenza e/o di domicilio del concessionario devono essere immediatamente comunicate al Comune.

Art. 16

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e del personale dei competenti Uffici Comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 17

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione o revocate o scadute e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta, così come disciplinato dall'art. 23, 3. comma.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietàe del possesso regolati dal codice civile.

ART. 18

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione e il conferimento dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

ART. 19

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

Ai sensi dell'art.47 comma 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. N. 507/93, impone un contributo una tantum pari al venti per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 20

VERSAMENTI DOVUTI

Per ottenere la concessione il richiedente in caso di istruttoria conclusasi con esito positivo deve versare, gli importi relativi alle seguenti voci:

a) Deposito cauzionale o polizza fideiussoria ove richiesta in presenza di lavori;

b) Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Art. 21

DEPOSITO CAUZIONALE

1. La misura del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria, di cui alla lettera a) art. 20 del presente Regolamento, è fissata avuto riguardo dell'entità dei lavori ed alla possibilitàdi danni alla strada alle sue pertinenze.

2. Gli Enti e le societàconcessionarie di pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di singoli depositi cauzionali o fideiussori per ogni domanda, previo versamento di un deposito o polizza fideiussoria unica nella misura che l'Amministrazione andrà ad indicare.

Art. 22

RESTITUZIONE DEL DEPOSITI CAUZIONALI

1. Portati a termine i lavori, da parte del concessionario, l'Ufficio Concessioni ne informerà senza indugio il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico esprimendo, sempre che siano stati eseguiti a regola d'arte, il nullaosta alla restituzione del deposito cauzionale inviandone comunicazione all'Ufficio di Ragioneria

2. Qualora il concessionario non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite, ed abbia cagionato danni alla strada e/o alle sue pertinenze, il Comune, salvi l'eventuale azione penale nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito che sarà utilizzato per il ripristino dei luoghi

3. Qualora tale provvedimento sia adottato nei confronti di Enti o Societàche abbiano costituito il deposito cauzionale unico, il deposito stesso dovrà essere reintegrato nella misura ivi prevista.

Art.23

SMARRIMENTO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario è tenuto a fare immediata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed a informare il Comune, documentando l'avvenuta denuncia e producendo apposita domanda in carta legale e versare i relativi diritti dovuti per il rilascio di duplicato del provvedimento.

Art. 24

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. Ai sensi dell'art. 10 del testo coordinato delle disposizioni contro la mafia, non possono ottenere concessioni su beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attivitàimprenditoriali le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione.

2. Si richiederà, quindi, all'atto della richiesta di pagamento, per coloro che esercitino attività imprenditoriale anche la certificazione antimafia.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e al D. Lgs. N. 566 del 28 dicembre 1993.

CAPO II

ART. 25

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Ai fini della Tassa "Occupazione di spazi ed aree pubbliche" nel Comune di San Marco in Lamis, si applicano le norme previste dal decreto legislativo del 15/11/1993, n. 507, così come modificato dal decreto legislativo 28/12/1993, n. 566, nonché dal presente regolamento.

ART. 26

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di San Marco in Lamis.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché per le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private, sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

Sono, infine, soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, e suo regolamento di esecuzione.

ART. 27

ESCLUSIONI

La tassa non si applica:

a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bowwindow e simili infissi di carattere stabile;

b) alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

ART. 28

SOGGETTO PASSIVO

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla durata e alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 30

OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE GRADUAZIONE DELLA TASSA

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione.

A tal fine il territorio del Comune di San Marco in Lamis è classificato in tre categorie come da allegato A.

ART. 31

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. La tassa va comunque applicata sull'area delimitata da transenne, fioriere e quant'altro, qualora la stessa occupazione inibisca l'uso pubblico dell'area stessa. Non sono, comunque, soggette a tassazione le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, risultano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Sia le occupazioni temporanee che quelle permanenti, eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

La tassa è determinata in base alle tariffe previste per ciascun tipo di occupazione e secondo la classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

Per le occupazioni permanenti, la tassa è annua.

Per le occupazioni temporanee, la tassa si applica in

base alle ore di occupazione ed in base a tariffe giornaliere così come stabilito dal successivo articolo 25.

ART. 32

GRADUAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN RAPPORTO ALLA DURATA

DURATA DI OCCUPAZIONE MISURA DI RIFERIMENTO

FINO A 12 ORE RIDUZIONE DEL 30% OLTRE LE 12 ORE TARIFFA INTERA

Per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni le suindicate misure si riducono del 30%.

Per le occupazioni di durata superiore al trentunesimo giorno le suindicate misure si riducono del 40%.

Art. 33

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.507/93 e art. 3 della L. 549/95, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, metri lineari o chilometri lineari con arrotondamento all'unitàsuperiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 34

PASSI CARRABILI

Ai sensi dell'art. 3 comma 60 della L.549/95, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale accedere, per la profonditàdi un metro lineare "convenzionale". La superficie va arrotondata al metro quadrato superiore.

Art. 35

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del citato D.Lgs. 507/93,per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di certi spazi.

Art. 36

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Ai sensi dell'art 48, dal comma 1 al comma 6 D.Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburanti nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacitànon superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.

2. E' ammessa una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacitàmaggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri

quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art 44 del D.Lgs. 507/93, come statuito dalle tariffe annesse al presente Regolamento.

Art. 37

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonate, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art. 38

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 D.Lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

ART. 39

ESPOSIZIONE DI MERCE

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta a concessione comunale.

ART. 40

ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiali di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 41

AUTORIZZAZIONI AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali, sono soggette al rilascio del titolo concessorio.

ART. 42

OCCUPAZIONI CON TENDE

Per collocare tende e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale.

ART. 43

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Ai sensi dell' art. 46, comma 1 e art. 47, comma 1 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade Provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili è necessario ottenere la concessione comunale.

L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualitàdei conduttori, ecc.

Art. 44

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs.507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 D.Lgs. 507/93, impone un contributo "Una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 45

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA TEMPORANEA E PERMANENTE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 D.Lgs.507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 D.Lgs.507/93, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento se in prima categoria, del 10 per cento se in seconda categoria del 5 per cento sei in terza categoria.

3. Ai sensi dell'art.45, comma 6 D.Lgs. 507/93, per le occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa base di categoria è maggiorata del 10 per cento.

Art. 46

RIDUZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA

Ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 507/93:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30 per cento;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche giàoccupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;

- comma 6 bis - Le tariffe base di categoria per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30 per cento;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80 per cento;

Art. 47

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art 49 D.Lgs. 507/93:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di Culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalitàdi assistenza, previdenza, sanità , educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilitàsebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare ai sensi dell'art. 3, comma 59 della L.549/95;

g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi ai sensi dell'art. 3, comma 62 della L. 549/95;

h) le occupazioni di aree cimiteriali, i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastati il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana;

b) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un ora;

c) occupazioni momentanee con fiori e Piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività , celebrazioni o ricorrenze purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

3. Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di UtilitàSociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "Sezione Cooperazione Sociale" del registro prefettizio di cui al D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (art. 3, comma 67, L. 28 dicembre 1995, n. 549).

Art. 48

SANZIONI

Per le violazioni concernenti l’applicazione della tassa si applicano sanzioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

Art.49

INTERESSI

La misura degli interessi è disciplinata dall’art. 1, comma 165 della Legge 27/12/2006, n.296. Gli stessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (tasso legale).

Art. 50

INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette alla sanzione pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 258,00. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle norme del presente Regolamento ed a tutte le altre norme previste dalle leggi per la regolamentazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché alle norme del Codice della Strada sono incamerate dal Comune.

ART. 51

PAGAMENTO DELLA TASSA

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, approvato con decreto ministeriale, intestato alla Gema S.P.A. Comune San Marco in Lamis.

Il versamento deve essere effettuato:

a) Per le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

Per gli anni successivi, qualora non intervengano variazioni nella consistenza delle occupazioni, il contribuente riceveràpresso il proprio domicilio avviso di pagamento con allegati i bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

Per le occupazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 507/93 il versamento della tassa, in caso di variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si sono verificate.

b) Per le occupazioni temporanee, il versamento della tassa deve essere effettuato dal contribuente all'atto del rilascio della concessione.

Il Servizio competente rilascia la concessione all'occupazione di suolo pubblico previa consegna della ricevuta di versamento in conto corrente postale n. 93192409 intestato alla Gema S.p.A Comune San Marco in Lamis, attestante l'avvenuto pagamento della tassa effettuato dal contribuente.

L'importo della tassa dovuta è data dal prodotto tra la tariffa specifica della tipologia della occupazione per i metri quadrati per la durata di occupazione.

Le strade cittadine e/o i luoghi di occupazione sono classificate in tre categorie secondo l'elencazione di cui all'allegato A).

La tassa, se d'importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima.

Il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, su segnalazione dell' Ufficio Tributi, comporta la revoca dell'atto di concessione a cura del Servizio Concessorio e l'obbligo, da parte del contribuente, del pagamento in un'unica soluzione delle rate residue fino alla concorrenza dell'importo della tassa oltre alla sanzione ed agli interessi ed alle spese di notifica come per legge.

Art. 52

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune - Ripartizione Ragioneria - Ufficio TOSAP, il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 53

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Il Comune controlla le denuncie presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denuncie o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma giàversata a titolo di tassa, determinata dall'Ufficio TOSAP di questo Ente e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalitàpreviste nel precedente articolo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denuncie nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua a mezzo ingiunzione fiscale, in unica soluzione, ai sensi del decreto legge 30/09/2005, n.203 convertito nella legge 02/12/2005, n. 248.

Art. 54

CONTENZIOSO

Per quanto non espresso nei Capi I e II del presente regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente.

Eventuali ricorsi vanno presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia via Mons. Armando Fares,19 Foggia.

Art. 55

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44, comma 4 D.Lgs. 507/93) o comunque, gli accessi a un'area laterale (privata) idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3 comma 1° capo 37 D.Lgs. 285/92).

Art. 56

PASSI CARRABILI O ACCESSI COSTRUITI DAL COMUNE

Gli accessi o i passi carrabili costruiti dal Comune sono soggetti a tutte le norme del presente Regolamento.

Per quelli che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinitàe da qualsiasi altro rapporto, va fatto riferimento alla deliberazione delle tariffe.

Art. 57

Prescrizioni tecniche per occupazione del sottosuolo stradale

1. Nelle occupazioni del sottosuolo stradale sono prescritte ai fini della conservazione della strada e della sicurezza della circolazione, le norme del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e del D.P.R 16/12/92 n. 495, nonché le norme che seguono e le varianti tecniche ad esse apportate dall'ufficio competente ove ne ricorra la necessità ai fini suddetti o per ragioni contingenti (varianti altimetriche stradali giàprogrammate ecc.).

2. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilitàdella strada, restando questo Comune e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, e per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa.

3. Tutti i manufatti interessati ai lavori dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte.

4. I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporto a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali rinterri;

5. Tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dal Capitolato stradale in uso presso questo Comune che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spesa del Concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno.

Art. 58

CONDUTTURE AEREE - NORME TECNICHE

Sono quelle di cui all'art. 66 commi 4, 5, 9 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni. Ove ne ricorra il caso anche quelle di cui alla L. 28/06/86, D.M.LL.PP. 21/03/88 n° 28 e dell' art. 25 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285.

Art. 59

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI - PRESCRIZIONI

1. Gli accessi e i raccordi agli impianti per la distribuzione di carburanti e di tabacchi, dovranno avere pavimentazione analoga a quella della strada interessata.

2. L'area destinata all'impianto dovràessere recinta su tre lati senza accessi o varchi a proprietà contigue.

3. Ogni altra prescrizione sarà di volta in volta stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 60

OBBLIGHI DI CONCESSIONARI DI DETERMINATI SERVIZI

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi oleodotti, metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dal Comune per la conservazione della Strada e per la sicurezza della circolazione.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione da questo Ente, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma I, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni (art. 28 del D.Lgs. 30/04/92 n°285 modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 10/09/93 n° 360 e art. 69 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni e integrazioni).

3. Quando si verificano le condizioni di cui ai commi precedenti il Comune indica con Deliberazione di Giunta, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, ai Concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.

4. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini indicati dal Comune, l'ente procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento al Concessionario, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il Concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, questo Ente provvede a riscuotere le predette somma in forma coattiva.

Art.61

NORME PER L'AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE DI QUESTO ENTE O IN VISTA DI ESSE

1. Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione di cui sopra deve presentare la relativa domanda in carta legale presso l'Ufficio Concessioni di questo Ente, allegando:

a) un' autodichiarazione, redatta ai sensi della L. 04/01/1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e saràposto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;

b) un bozzetto a colori, preferibilmente in scala 1:25, riproducente fedelmente (anche caratteri delle lettere), il mezzo pubblicitario che si intende installare. Possono essere allegati anche più bozzetti diversi purché relativi ad una sola strada;

c) una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione. Al riguardo dovràessere specificato nella domanda se si intende installare il mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza stradale (se possibile) o all'esterno di essa, su suolo privato, nel qual caso dovranno essere indicati anche i dati catastali e le generalità e domicili dei proprietari e dell'eventuale mezzadro o fittavolo. Ai fini della esatta individuazione, dell'Ufficio posizionamento prescelto, ove nelle vicinanze non sussistono manufatti facilmente individuabili, né lungo la strada cippi o altri segnali di progressive distanziometriche, in tal caso occorrerà misurare e comunicare sulla stessa domanda le distanze in metri che dovrebbero intercorrere fra il mezzo pubblicitario ed i due segnali stradali subito ad esso precedente e seguente;

d) ricevuta del versamento di Euro 56,81 su c/c postale n° ____________ intestato all'Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis - Servizio Concessioni, da effettuare a fondo perduto per spese istruttoria e sopralluoghi (causale da trascrivere per legge negli appositi spazi).

2. L'Ufficio ricevente la domanda e i suddetti allegati, restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

3. L'Ufficio competente entro i sessanta giorni successivi concede o nega l'Autorizzazione motivando il diniego.

Detta normativa è conforme all'art. 23 del Vigente Codice Stradale e agli articoli 48, 49 51 e, ove il caso, 52 del Regolamento dello stesso C. della Strada.

4. L'Autorizzazione/Concessione al collocamento dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari ha durata triennale ed è rinnovabile.

5. Per quanto non espressamente specificato si farà riferimento alle autorizzazioni/concessioni di volta in volta rilasciate e a quanto precisato dall'art. 23 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10/09/93 n. 360 e dagli artt. 47 a 59 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

6. Ai fini della TOSAP la valutazione della superficie di occupazione sarà ricavata dalla proiezione verticale sul suolo del cartello, qualunque sia la loro posizione di impianto. Ne consegue che in questi casi (ossia quando il cartello è da installare su suolo pubblico) l'utente dovrà produrre bozzetto in scala adeguata dal quale risultino le tre dimensioni sia del cartello che dei sostegni e relative fondazioni, nonché il posizionamento dell'impianto di che trattasi.

7. Le tariffe sono determinate come da deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 62

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

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Bando ripristino sedi viarie
Scadenza 31 Marzo 2010

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