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Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili integra la specifica disciplina legislativa in materia, oltre a definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.


Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.


Art. 3 - ESCLUSIONE

1. Gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. 2. Sono esclusi dall'imposta: a) i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura; b) i terreni, non compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati all'agricoltura; c) i terreni che secondo gli strumenti urbanistici sono destinati a verde di quartiere o a parcheggio privato ad uso pubblico.


Art. 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni dalle Province dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art.41 della legge 23/12/1978, n.833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto od uso ed abitazione, quando la loro superficie insiste interamente (o prevalentemente sul suo territorio; c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5/bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni; e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5/2/1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20/5/1985, n.222.


Art. 5  - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. 2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza. 3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica, il suo effettivo utilizzo se antecedente a tale data .


Art. 6 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori 34 per la categoria C/1 ; 50 per il gruppo D e la categoria A/10 ; 100 peri gruppi A B C , esclusele categorie catastali C/1 e A/10 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto ed individuati al 3 comma, dell'art.5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992. 3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.


Art. 7 - RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. 2 Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale. 3. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi 4. Il funzionario medesimo stabilisce, con apposita determinazione, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario. 5. La domanda, redatta in carta semplice deve contenere: a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società della sede legale , del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi; c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato; d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità; e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto; f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto. 1. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune; con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.


Art. 8 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione ovvero in base alle possibilità. effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 2. Nel caso di ristrutturazione di un fabbricato così come previsto dalla vigente normativa, l'area di risulta è considerata area fabbricabile alla data di ultimazione dei lavori ovvero al momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, se antecedente a tale data 3. L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel Proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera. 4. Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del piano regolatore generale con le lettere (esempio: B residenziali di completamento; C residenziali di espansione; D produttive; ecc.). 5. Le aree fabbricabili si dividono in: a) aree inedificate; b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% della capacità edificatoria restante; c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree sa cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.


Art. 9 - DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche 2. La Giunta Comunale, su proposta del funzionario dell'ufficio Tecnico Comunale, il quale nelle proprie valutazioni potrà tener conto altresì dei valori di esproprio, delle informazioni assunte presso gli ordini professionali operanti sul territorio e delle valutazioni effettuate dall'ufficio tecnico erariale, può determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili In questo caso è precluso al Comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia tempestivamente versato l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito relativamente all'anno d'imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato


Art. 10 - DECORRENZA

1. Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. 2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 4. Per le aree parzialmente edificate e già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 per il valore corrispondente alla capacità edificatoria residua. 5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art.5, comma 6 del D.Lgs. 504/92 , la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga di quanto stabilito nell'art.2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.


Art. 11 - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

1. In caso di i espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai lini dell'imposta comunale sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di espropriazione, l'indennità corrisposta all'espropriativo è pari al valore indicato nell'ultima 2. Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella derivata dal calcolo sulla base imponibile determinabile dalla indennità di espropriazione oltre alla indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione comprensiva degli interessi legali, pari alla maggior somma corrisposta dall'espropriato.


Art. 12 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.


Art. 13 - BASE IMPONIBILE

1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o dà imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito domenicale risultate in catasto, vigente al I' gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque. 2. Al valore così determinato si sottraggono lire 50.000.000 e sull'eccedenza si applicano le riduzioni previste dall'art.9, comma 1 del decreto legislativo 30 dìcembre 1992, n.504. 3. Per il calcolo, della base imponibile è si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.


Art. 14 - CONDUZIONE DIRETTA

1. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano la attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale. 2. La domanda deve essere presentata al funzionario responsabile dell'ufficio tributi di cui al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che ne rilascia ricevuta. 3. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ricorrono le condizioni per la fattispecie impositiva. 4. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, a pena di nullità: a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e dei codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, dei codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza c) domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi; c) l'ubicazione e la individuazione catastale del terreno; d) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art.2, 1 comma, lettera b), 2 periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504; e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.


Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare dei diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale e o amministrativa o non vi esercitano l'attività. 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.


Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione. 2. La prevalenza viene intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile. 3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.


Art. 17 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota è stabilita dal Comune con apposita delibera da adottarsi entro i termini di legge.


Art. 18 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 17, comma 1.


Art. 19 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza. 2. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applica fino a concorrenza dell'imposta dovuta la detrazione stabilita dal Comune nel rispetto dei presupposti di legge. 3. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale quale si protrae tale destinazione. 4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 5. medesima detrazione si applica anche: a) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi della legge 662/96; b) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi della Legge 662/96.


Art. 20 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; si tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. 2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta ai comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso. 3. L'imposta deve essere corrisposta mediante: versamento al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al comune; in contanti presso il tesoriere del comune con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. 1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.


Art. 21 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. 2. Tutti gli immobili posseduti antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere stati dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. 3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. 4. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. 5. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117, n.2 del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini. 6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4, dell'art.20.


Art. 22 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi domenicali provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. 2. L'avviso di liquidazione deve indicare i criteri adottati, l'imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta salvo diversa disposizione prevista per legge. 3. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso d infedeltà incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio ne caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. 4. L'avviso di accertamento va notificato anche a mezzo posta mediante raccomodata con avviso di ricevimento, al contribuente a. pena di decadenza entra il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, salvo diversa disposizione prevista per legge. 5. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la. dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta, salvo diversa disposizione prevista per legge. 6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 7. Se la dichiarazione è relativa a fabbricati non accatastati il comune ne trasmette una copia all'Ufficio Tecnico Erariale competente il quale, entro un anno, provvede all'attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune, provvede sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi computati nella misura di legge per ogni semestre compiuto. Se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.


Art. 23 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri previsti dal DIgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e le disposizioni del relativo regolamento comunale.


Art. 24 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con provvedimento sindacale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.


Art. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni. 2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre dei secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.


Art. 26 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura di legge per ogni semestre compiuto. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili


Art. 27 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni i cui ad D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.


Art. 28 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le attività di controllo, comprese le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, secondo criteri selettivi indicati annualmente con propria deliberazione, in mancanza comunque l'Ufficio si atterrà alle disposizioni di legge.


Art. 29 - INCENTIVI PER IL PERSONALE

1. L'attività di controllo può essere effettuata : a) con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante nella misura stabilita dal contratto decentrato e comunque non superiore al 5% delle maggiori entrate riscosse rivendenti dai controlli eseguiti; b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna.


Art. 30 - RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.


Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 del 8/6/1990 viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il 1 gennaio 1999.

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