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Dichiarazione sostitutiva di certificazione

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DESCRIZIONE
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è una dichiarazione che l'interessato può presentare alle pubbliche amministrazioni, gestori o esercenti di pubblici servizi (es. Gema, Poste, Ferrovie, Acquedotto ecc.), e a privati che lo consentono.
Può contenere informazioni relative ai seguenti stati, fatti e qualita' personali:

  1. data e il luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio,
  9. decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  10. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  11. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  12. appartenenza a ordini professionali;
  13. titolo di studio,
  14. qualifica professionale posseduta,
  15. esami sostenuti;
  16. titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  17. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  18. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  19. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  20. stato di disoccupazione;
  21. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  22. qualità di studente;
  23. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  24. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  25. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nelcasellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  26. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  27. qualità di vivenza a carico;
  28. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  29. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tale dichiarazione va firmata davanti all'ufficiale della Pubblica Amministrazione addetto a riceverla, senza bisogno di autentica di firma o firmata e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documenti di identità del sottoscrittore.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nel precedente elenco, possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata dall'interessato (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). (Mod. 11_08_anagrafici)
Anche nel caso di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non è necessaria l'autentica di firma se prodotte agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Le stesse sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, terzo comma, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
  • certificati medici, sanitari, veterinari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • brevetti e marchi

A CHI INTERESSA
A coloro che devono fornire informazioni certificabili a pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e privati che la accettano.

NOTE
Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità e fatti sopraelencati. La dichiarazione sostitutiva di certificazione che, al contrario del normale certificato, è esente dall'imposta di bollo deve essere pertanto obbligatoriamente accettata (art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ).

COME FARE/COSA FARE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

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