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Commercio elettronico

Pratiche per l’inizio attività di commercio elettronico

Autorizzazione al commercio elettronico - Chi deve chiedere l’autorizzazione

Se si esercita commercio elettronico conservando le proprie merci in magazzino e senza avere locali di vendita diretta al pubblico si può fare a meno di richiedere autorizzazione al comune, salvo l’obbligo di effettuare la comunicazione.

L’autorizzazione al commercio è necessaria per le medie e grandi strutture di vendita (artt. 8 e 9 del Dlgs n. 114/1998).
Le medie strutture di vendita sono quelle con una superficie di vendita (cioè quell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusi i magazzini, i depositi, i locali di lavorazione, gli uffici e i servizi) che va da 150 mq. a 1500 mq. se l’esercizio è situato in un comune la cui popolazione residente sia inferiore a 10 mila abitanti oppure da 250 mq. fino a 2500 mq. se la popolazione stessa risulti superiore a 10 mila abitanti.
L’autorizzazione, richiesta per mezzo di un’apposita domanda, viene rilasciata dal comune competente per territorio.
Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

L’attività di vendita online non può essere iniziata prima dei 30 giorni del silenzio-assenso.

Le grandi strutture di vendita sono quegli esercizi che hanno una superficie di vendita superiore a 1500 mq. per i comuni la cui popolazione residente sia inferiore a 10 mila abitanti o superiore a 2500 mq. se la popolazione stessa risulti superiore alle 10 mila unità.
Per le grandi strutture di vendita il procedimento è in parte diverso. Per queste ultime la domanda di rilascio dell’autorizzazione e’ esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento. Le deliberazioni della conferenza sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell’autorizzazione e’ subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
La regione stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Si ribadisce che ciò che abbiamo appena esposto vale solo per quegli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita diretta al pubblico.


Comunicazione di inizio attività - Chi deve fare la comunicazione

I soggetti che decidano di intraprendere professionalmente un’attività di commercio elettronico al dettaglio devono inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998).

Chi vuole intraprendere l’attività di commercio elettronico inoltre deve possedere tutti i requisiti previsti dallo stesso decreto n. 114/98, all’art. 5 (v. oltre) e dichiarare a quale settore merceologico appartiene tale attività. Se quest’ultima appartiene al settore merceologico alimentare sono necessari anche altri requisiti:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Talune categorie di soggetti sono dispensate dall’obbligo di comunicazione; in particolare vi è l’esclusione per chi venda o esponga per la vendita proprie opere d’arte, nonché quelle d’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
E’ escluso l’obbligo della comunicazione anche per quei soggetti titolari di un’attività industriale che vendono direttamente al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte.
La comunicazione deve essere effettuata da chi esercita commercio al dettaglio, quindi è esclusa per la prestazione di servizi; è esclusa altresì per chi effettua esclusivamente attività di vendita all’ingrosso, che deve comunque possedere i requisiti di seguito riportati


Requisiti per il commercio

I requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale sono previsti all’ art. 5 del Dlgs 114/98 e si presentano, per la maggior parte come requisiti di carattere negativo:
Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati falliti;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate; commercio di sostanze alimentari nocive; turbata libertà all’industria e al commercio; illecita concorrenza con minaccia o violenza; frode nell’esercizio del commercio; vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; vendita di prodotti industriali con segni mendaci, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L’accertamento delle suddette condizioni è effettuato d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione.

Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
  • essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. In caso di società il possesso di uno dei requisiti predetti e’ richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale.
L’esercizio dell’ attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti sopra riportati.
Chi vuole esercitare un’attività di vendita sia all’ingrosso che al dettaglio utilizzando un unico sito Internet, deve tenere ben distinte fra loro le due aree di vendita affinché il potenziale acquirente possa chiaramente distinguere le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Siccome effettuare la comunicazione è obbligatorio solo per chi esercita un’attività di vendita al dettaglio, i grossisti non hanno questa necessità, ma basta loro possedere i requisiti soggettivi già enunciati.
Tale interpretazione è stata recentemente confermata da una circolare del Ministero dell’Industria (Circ. 1°giugno 2000, n. 3487/C).

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